La legge di bilancio 2025 ha riproposto il regime già introdotto con la legge di bilancio 2023 che prevedeva l'imposta sostitutiva del 14%. Sulle cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, il valore al 1.1.2025, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% ex art. 1 co. 26 - 29 della L. 207/2024. Come rilevato dalla circ. n. 30/2023 (§ 3.6), in assenza di un prezzo ufficiale occorre assumere: L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata, alternativamente: L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.
Dovrebbe essere confermato il codice tributo è 1717 (ris. 36/2023) che era stato introdotto per la precedente rideterminazione del valore.