A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE.
Entrambe le imposte adottano un'aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille e se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, si applica la misura massima di euro 14.000,00.
Come chiarito dalla circ. 30/2023 (§ 3.7.3), in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
L'imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Sono stati istituiti i seguenti codici tributo: