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Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies): Il regime impositivo delle cripto-attività

2023-03-07 13:43

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Dal 2023, il nuovo art. 67 co.1 lett. c-sexies) del TUIR, fa rientrare tra i redditi diversi dinatura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi rea

Dal 2023, il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Si abbandonano le previsioni contenute nella prassi dell'Agenzia delle Entrate.


Definizione di cripto-attività

La norma riprende le nozioni di cripto-attività contenute nel “Crypto-Asset Reporting Framework” approvato in via definitiva dall’OCSE il 10.10.2022 e nella proposta di regolamento “MiCA” relativo ai mercati delle cripto-attività COM/2020/593.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Di conseguenza, in base alla nuova definizione, le attività che possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato con la tecnologia blockchain, possono essere regolate dalla nuova norma, quindi sia le valute virtuali che i Non Fungibles Tokens (NFT).


Cosa cambia?

- i proventi dell’attività di staking “passano” dai redditi di capitale ai redditi diversi di natura finanziaria;
- viene meno la previsione per cui la natura di plusvalenza sarebbe subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro;
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
- non rileva fiscalmente la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni quindi lo scambio tra valute virtuali risulta esente.


Presupposti impositivi

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR tassa le plusvalenze e gli altri redditi che derivano:
- dal rimborso;
- dalla cessione a titolo oneroso;
- dalla permuta ad eccezione dello scambio tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni;
- dalla detenzione.


Detassazione per i redditi di importo inferiore a 2.000,00 euro

Sono esclusi da tassazione, le plusvalenze e gli altri redditi, inferiori a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta.

Per esempio:
redditi nell’anno pari a 5.000,00 euro - importo tassato 5000 euro
redditi nell’anno pari a 1.000,00 euro - esclusione tassazione


Base imponibile

Il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR, introdotto dall’art. 1 co. 126 della L. 197/2022, dispone che:
- le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle attività permutate) e il costo di acquisto delle stesse, da documentarsi, a cura del contribuente con “elementi certi e precisi” per essere fiscalmente riconosciuto.
In mancanza della documentazione a supporto del costo di acquisto delle cripto-attività, il costo è pari a zero;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

La nuova norma prevede, inoltre che per le per le cripto-attività pervenute:
- per successione, si assume il valore dichiarato ai fini dell’imposta sulle successioni;
- per donazione, si assume il costo del donante.


Minusvalenze

Il nuovo art. 68 co. 9-bis del TUIR prevede che le plusvalenze su cripto-attività siano sommate soltanto alle minusvalenze su cripto-attività e non anche alle plusvalenze degli altri redditi diversi di natura finanziaria.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione delle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il quarto, ma solo se di importo superiore a 2.000,00 euro.
Le minusvalenze deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state realizzate.


Regime transitorio delle minusvalenze dell'anno 2022

Le minusvalenze realizzate su cripto-attività fino al 2022 possono essere portate a deduzione delle plusvalenze ai sensi dell’art. 68 co. 5 del TUIR.
Il regime transitorio consente la deduzione di tali minusvalenze anche a compensazione degli altri redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze su partecipazioni, titoli di Stato, altre obbligazioni, ecc.), sempre con il limite del quarto esercizio successivo.


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